Foto: Una lezione d’anatomia – Cerchia di Passerotti Bartolomeo (F. Zuccari) | Collezione Galleria Borghese
Donazione corpo
Donare il corpo alla scienza
La legge italiana consente, dal 2020, di disporre del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e ricerca scientifica. Si tratta di una scelta consapevole e di particolare generosità ed altruismo, regolata dalla Legge 10 febbraio 2020, n. 10, e rafforzata dal D.P.R. 10 febbraio 2023, n. 47 e dal Decreto attuativo del Ministero della Salute del 24 aprile 2024.
L’I.R.C.C.S. Neuromed è uno degli 11 Centri di riferimento nazionale riconosciuti dal Ministero della Salute (D.M. 23 agosto 2021, G.U. n. 215 dell’8 settembre 2021), autorizzati a ricevere corpi e tessuti donati.
Il progetto donazione corpi è separato dalle altre attività del laboratorio ma rappresenta una straordinaria occasione di complementarità didattica e di ricerca. I corpi donati sono utilizzati esclusivamente per attività didattiche gratuite e per progetti di ricerca scientifica, in un contesto rigorosamente regolato e rispettoso.
Per maggiori informazioni su come esprimere la propria volontà di donazione o sulle modalità operative, è possibile consultare i riferimenti normativi sopra citati o contattare direttamente il Centro.
Responsabile Centro di Medicina Necroscopica
- Massimo Pillarella
Contatti
- +39 0865 915466
- massimo.pillarella@neuromed.it
Procedura per l’acquisizione del corpo post-mortem per scopi didattici, formativi e di ricerca
Per donazione del corpo post-mortem si intende I’utilizzo del corpo del defunto, per un periodo di tempo definito, a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di un Centro di Riferimento specificamente autorizzato dal Ministero della Salute.
Tra i centri di riferimento riconosciuti dal Ministero vi è l’IRCCS Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed S.p.A
Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una pagina web dedicata raggiungibile al link:
https://www.salute.gov.it/portale/disposizionepostmortem/homeDisposizionepostmortem.jsp
Le attività dei Centri di Riferimento sono disciplinate dalla legge n. 10 del 10/02/20 (“Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” ) e dal DPR n. 47 del 10/02/23 (“Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica” ) e sono in continua evoluzione e oggetto di interessa sempre crescente. Di seguito alcuni importanti elementi, derivati dalla normativa vigente.
L’atto di disposizione del proprio corpo post mortem e subordinate alia espressione da parte del disponente di una “Dichiarazione di consenso”, la quale deve essere redatta nelle medesime forme previste per le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento) secondo quanto indicato dall’art. 4, c. 6 , della legge n. 219 del 22/12/17 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” ).
Nella “Dichiarazione di consenso” il disponente deve indicare un fiduciario (ed un eventuale sostituto di quest’ultimo che possa intervenire in caso di impossibilità e/o incapacità del fiduciario). Tanto il fiduciario quanto il suo eventuale sostituto devono sottoscrivere la “Dichiarazione di consenso”, una copia della quale deve essere consegnata loro. Sia il fiduciario che I’eventuale sostituto possono revocare la propria accettazione in qualsiasi momento con atto scritto comunicato al disponente.
La disposizione di donazione non e vincolante e la decisione di donare il proprio corpo pud essere revocata dal disponente in qualsiasi momento.
Non si potrà procedere alia donazione al ricorrere di una (o piu) delle seguenti condizioni:
– salme a disposizione della Autorità Giudiziaria (se non dopo eventuale rilascio di nulla osta);
– salme infette da HIV, HBV, HCV, TBC, sifilide, encefalopatie spongiformi, infezioni correlate all’assistenza (quando l’infezione è causa esclusiva o prevalente nel determinismo del decesso);
– salme infette da Sars-Cov-2 (anche solo sospetti), da infezioni correlate all’antibiotico resistenza o da infezioni emergenti;
– salme sottoposte a trattamenti recenti con radionuclidi;
– salme gia sottoposte ad autopsia (sia riscontro diagnostico che giudiziaria);
– salme con gravi mutilazioni ed estese ferite aperte post-traumatiche;
– soggetti suicidi;
– soggetti deceduti all’estero;
In caso di decesso del disponente, il fiduciario (o il suo sostituto) deve informare il medico necroscopo della “Dichiarazione di consenso” del disponente; il medico necroscopo, ricevuta la comunicazione, previo accertamento della realtà della morte con criterio cardiologico, provvede al trasferimento della salma in cella frigorifera ed a contattare altrettanto tempestivamente quello più vicino al luogo del decesso. II medico necroscopo provvede altresì a compilare il modulo di “Comunicazione di potenziale donatore del proprio corpo post-mortem” e ad inviarlo al Centro.
II Centro consulta la Banca Dati delle DAT (https://dat.salute.gov.it/portale-dat/) per verificare la presenza della “Dichiarazione di consenso” del disponente ed in caso positivo, entro 48 ore inoltra alia Struttura sanitaria dove e avvenuto il decesso la richiesta di acquisizione del corpo.
La Struttura Sanitaria trasmette al Centro:
– I’autorizzazione al conferimento del corpo al Centro;
– il certificate di constatazione di decesso (o relazione di morte in caso di decesso in struttura sanitaria);
– la denuncia di causa di morte (scheda ISTAT);
– il certificate necroscopico;
– una certificazione attestante I’assenza di condizioni che precludono la donazione (a cura del medico curante e/o del medico necroscopo);
– eventuale documentazione sanitaria specificadel defunto.
II Centro può chiedere ulteriore documentazione sanitaria (sia a strutture sanitarie che al Medico di Medicina Generale del defunto). La documentazione sanitaria deve essere conservata dal Centro per almeno 10 anni dalla data di decesso del disponente.
La Struttura Sanitaria invia al Comune dove e avvenuto il decesso la copia dell’autorizzazione al conferimento del corpo al Centro e richiede il rilascio della autorizzazione al trasporto del corpo al Centro.
II Centro che riceve il corpo lo deve identificare, deve attestarne lo stato e registrare la relativa documentazione. Per ragioni pratiche e preferibile che la salma arrivi priva di indumenti e semplicemente avvolta in un lenzuolo.
Valutate le condizioni del cadavere il personale del Centro decide il destino del corpo, stabilendo quindi anche I’adeguata modalità di conservazione. In particolare, il corpo potrà essere congelato o sottoposto ad imbalsamazione mediante perfusione (iniezione di liquido fissativo attraverso un’arteria) a scopo conservative. Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto della dignità del corpo, che rappresenta una condizione imprescindibile, evitando mutilazioni e dissezioni non necessarie.
I cadaveri vengono utilizzati presso il Centro essenzialmente per i seguenti compiti:
- Didattica
- Visione e commenti durante le lezioni;
- Corsi di dissezione tematici;
- Ricerca
- Progetti del Centro su tematiche specifiche;
- Progetti in cooperazione;
- Formazione continua
- Corsi di alta specializzazione;
- Master.
II corpo deve essere restituito ai famigliari non oltre 12 mesi dalla data di consegna nelle condizioni più dignitose possibili e secondo le volontà espresse in sede di donazione e confermate dal fiduciario. Se la famiglia non lo richiede, il Centro deve farsi carico della sepoltura (e dell’eventuale cremazione) nel luogo dove e avvenuto il decesso.

